DVR per IMPRESA EDILE: Quando è necessario?

Il DVR per IMPRESA EDILE  (Documento Valutazione Rischi) è un documento fondamentale per chi opera nell’edilizia. Redatto dal datore di lavoro, insieme al RSPP e al Medico competente, serve a individuare e valutare tutti i rischi esistenti in un’impresa edile e/o un cantiere. Il DVR è diverso dal POS, e nel caso sia assente o incompleto si può andare incontro a pesanti sanzioni.

La Valutazione dei Rischi nell’edilizia

La Valutazione dei Rischi è uno dei procedimenti fondamentali in un’impresa, in particolare se edile, per poter prevenire infortuni e incidenti a lavoro. La valutazione dei rischi si svolge compilando il DVR – Documento Valutazione dei Rischi, e viene svolta dal datore di lavoro, facendo riferimento al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/08).
Quando si svolge la valutazione bisogna tenere conto di tutti i fattori di rischio che si possono presentare.
Nel settore dell’edilizia i rischi sono maggiori, come per esempio: 

  • Rischi per la salute, a causa di sostanze nocive e/o esposizione ad esse; 
  • Rischi per la sicurezza, a causa di macchinari, impianti e condizioni di lavoro;
  • Rischi trasversali, a causa dello stress, come lavorare in orari notturni.

Documento Valutazione Rischi

Il DVR serve a mettere per iscritto la stima di tutti i rischi e pericoli che potrebbero recare danno alla salute e sicurezza dei lavoratori. Il DVR va redatto per tutti i settori di lavoro, come bisogna possedere un DVR nell’ambito dell’edilizia così anche in ufficio.

 Si compila individuando ed esaminando tutti i potenziali pericoli presenti, adottando il seguente sistema:

  • Individuazione di tutti i rischi
  • Valutazione della gravità dei pericoli
  • Individuazione di mansioni che espongono a rischi specifici
  • Individuazione di possibili infortuni
  • Probabilità che accadano
  • Misure di prevenzione e protezione
  • Verifica della conformità normativa
  • Misure conformi per il miglioramento dei livelli di sicurezza nel tempo


Il DVR per un’impresa edile può contenere rischi e pericoli di vario genere, occorre dunque prestare attenzione per
ogni categoria, quale per esempio: pericolo di origine chimica, elettrica, biologica, oppure incendi, interferenze ecc.

DVR per impresa edile: Quando è necessario?

Il DVR in un’impresa edile è sempre obbligatorio. Il DVR è obbligatorio per chiunque non lavori da solo, ovvero: tutte le aziende e settori di attività (pubblici e privati) che hanno minimo un lavoratore dipendente, dunque è da considerarsi indispensabile nel settore dell’edilizia e dei cantieri dal momento che i lavoratori sono sempre più di uno.
Come definito dall’art.2 del D. Lgs. 81/08 anche lo stagista, il lavoratore a chiamata e il socio lavorante sono da considerarsi lavoratori.

Cosa contiene il DVR?

Il DVR, secondo l’art. 28 del D. Lgs. 81/08, deve contenere:

  • a) Una relazione, specificando i criteri adottati, sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute;
  • b) Le misure di prevenzione e di protezione adottate;
  • c) Programma delle misure conformi per garantire il miglioramento del livello di sicurezza nel corso del tempo;
  • d) Individuazione delle procedure da seguire per adempiere alle misure, con delegazione ai soggetti in possesso di adeguate competenze;
  • e) Nominativi della figura del RSPP, RSL e del medico competente coinvolti alla valutazione;
  • f) L’elenco completo di tutte le mansioni dei lavoratori che sono esposti a rischi specifici, e che richiedono una certa esperienza, capacità professionale e un’adeguata formazione.

Inoltre, sono necessari anche:

  • Dati dell’impresa edile
  • Anagrafe delle figure professionali coinvolte 
  • Elenco di tutte gli impianti e attrezzature in uso, nonché le sostanze utilizzate
  • Data certa, periodo di effettuazione della valutazione dei rischi
  • La documentazione obbligatoria (per esempio nell’edilizia: certificati degli impianti) in allegato

Chi deve compilare il DVR?

Il datore di lavoro ha il compito di redigere il DVR per l’impresa edile e, nel caso fosse presente, anche per il cantiere, previa consultazione con le figure professionali quali: RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e Il Medico competente, è possibile anche consultarsi con un tecnico specializzato in materia.
Il DVR deve essere compilato entro 90 giorni dall’avvio dell’attività, o nell’immediato nel caso sia assunto un nuovo lavoratore in un’impresa già avviata.
Può essere tenuto in supporto cartaceo o digitale, deve includere una data certa e il periodo in cui è stata effettuata la valutazione dei rischi. Infine, deve essere revisionato e firmato dal: datore del lavoro, RSPP, RLS e medico competente (e ulteriori tecnici/figure professionali con cui ci si è consultati).

Il DVR ha una scadenza?

No, il DVR è a tempo indefinito, ma occorre fare degli aggiornamenti nei casi in cui è necessario.
Bisogna condurre dei controlli regolarmente, e aggiornare il DVR nel caso in cui:

  • Accadano incidenti
  • Le normative sulla salute e sicurezza si aggiornano
  • Modifica nel ciclo produttivo
  • Vengono introdotte nuove mansioni
  • L’azienda si trasferisce

Le modifiche si eseguono previa comunicazione al RLS e la revisione al documento deve essere effettuata entro 30 giorni della modifica.

Per avere sempre sotto controllo le scadenze e i documenti consigliamo di fare affidamento a software con tecnologia in cloud. Axiom Safety Software, software gestionale per la sicurezza sul lavoro,  offre uno scadenzario apposito, con la possibilità di raggruppare in unico punto le varie scadenze registrate sui singoli documenti.

Impresa Edile e POS (Piano Operativo Sicurezza)

Prima di poter iniziare un’attività lavorativa all’esterno della propria azienda il datore di lavoro deve redigere il POSPiano Operativo Sicurezza.
Si tratta di un documento che descrive le attività da realizzare e le misure di sicurezza prese in termini organizzativi, procedurali e tecnici, e indica i lavoratori ed i responsabili che partecipano alle attività e che hanno mansioni e responsabilità.
Il POS è sempre obbligatorio all’interno di un cantiere, essendo quest’ultimo temporaneo/mobile.

Sono necessari sia il POS che il DVR nell’edilizia?

Il POS e il DVR sono fondamentali per avere una visione totale di un’impresa edile, ma non sono la stessa cosa.
La differenza tra il DVR e il POS è che: il DVR serve a individuare e a condurre una valutazione di tutti i rischi, generali e totali dell’impresa, il POS, invece, viene utilizzato per individuare i rischi singoli, “contestualmente all’incarico ricevuto in affidamento e appalto” (D. Lgs. 81/08).
Come menzionato precedentemente, nel settore dell’edilizia, il DVR è obbligatorio in un’impresa edile, mentre il POS è obbligatorio solamente per tutte le imprese che operano nei cantieri (anche in subappalto).


DVR incompleto o mancante: Le sanzioni previste

  • Nel caso in cui il DVR in un’impresa edile sia assente, o anche solo incompleto, si è soggetti a diverse sanzioni in base alla gravità:
  • DVR assente: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500€ a 6.400€
  • DVR incompleto (esempio nell’edilizia: misure per migliorare i livelli di sicurezza incomplete): ammenda da 2.000€ a 4.000€
  • Indicazione incompleta nel DVR di tutti i rischi (esempio in un’impresa edile: mancata individuazione delle mansioni che espongono a rischi specifici, mancata indicazione di tutti i macchinari): 1.000 a 2.000€
  • Una mancata nomina del RSPP (da parte del datore di lavoro) può anch’essa portare a una sanzione: arresto 3-6 mesi ammenda 2.500 a 6.400€

Si precisa che, come il datore di lavoro, anche il RSPP e il medico competente possono essere soggetti a sanzioni.

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